Riders: classificazione e tutele del lavoro per conto delle piattaforme digitali

Fornite le indicazioni utili per la ricognizione delle modalità attraverso le quali è resa l’attività dei ciclo-fattorini (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 18 aprile 2025, n. 9).

Alla luce dell’articolo 2 e del Capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015 e della Direttiva (UE) 2024/2831, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ha fornito indicazioni che possano risultare utili per una ricognizione delle effettive modalità attraverso le quali è resa l’attività lavorativa del settore dei ciclo-fattorini (cosiddetti riders) delle piattaforme digitali, tenendo conto della necessità di garantire, in ogni caso, ai lavoratori, un adeguato contenuto di tutela, a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale è stipulato il rapporto di lavoro. In particolare, il citato Capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015 (articoli dal 47-bis al 47-octies) offre un’esplicita indicazione circa i livelli minimi di tutela per questa particolare categoria di lavoratori che operano con la forma del lavoro autonomo, ovvero:

– un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

– un’indennità integrativa (pari almeno al 10% del compenso di base) per il lavoro svolto di notte, nei giorni festivi o, comunque, in condizioni metereologiche sfavorevoli;

– una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con un premio assicurativo determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta nonché il rispetto della normativa prevenzionistica (D.Lgs. n. 81/2008).

Invece, nel caso occorre prestare particolare attenzione alle caratteristiche tecniche del funzionamento della piattaforma e dello specifico algoritmo utilizzato, che possono porre all’autonomia del lavoratore limiti tali da poter ricondurre ai medesimi una sintesi dei tipici poteri direttivo, di controllo e disciplinare propri di un datore di lavoro nei confronti di un lavoratore subordinato.

Peraltro, tra le tipologie contrattuali di lavoro subordinato presenti all’interno del nostro tessuto ordinamentale, la dinamica lavorativa in analisi appare inverare maggiormente i tratti caratterizzanti il lavoro intermittente. In questo caso, la circolare del Ministero pone particolare attenzione alla circostanza se sia o meno contrattualmente definito un obbligo di risposta alla chiamata, considerati i riflessi a esso connessi quanto all’indennità di disponibilità, alle tutele previdenziali, della malattia, della genitorialità.

Infine, nel documento in argomento viene affrontato il tema delle collaborazioni etero-organizzate. Infatti, tenuto conto del più volte richiamato principio della indisponibilità del tipo contrattuale, ai ciclo-fattorini può essere applicata la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato anche quando l’attività dagli stessi svolta non sia riconducibile all’area della subordinazione, ma, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015, le modalità attraverso le quali è attuata si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.

Infine, nella circolare in questione vengono discussi i profili previdenziali (INPS), prevenzionali e assicurativi (INAIL) e si forniscono cenni sulla già citata Direttiva UE 2024/2831.

CIPL Edilizia Industria Roma: determinato l’importo dell’EVR 2025



È stato definito l’importo per l’Elemento variabile della retribuzione


L’Ance Roma e le OO.SS. sindacali provinciali si sono riunite per procedere alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti per la determinazione degli importi dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2025. La verifica è stata effettuata prendendo a confronto il triennio 2024/2023/2022 con il triennio 2023/2022/2021 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi. Il passo successivo è quello di procedere al raffronto su base triennale dei 2 parametri aziendali, vale a dire: ore denunciate in Cassa Edile e volume di affari IVA. Qualora entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore al 1° luglio 2018, come riportato nella tabella di seguito. 

























Imprese con entrambi i parametri positivi (4% dei minimi in vigore all’1.7.2018 – Impiegati
7° livello – Quadri e 1a categoria Super 68,83
6° livello – 1a categoria 61,95
5° livello – 2a categoria 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello 48,18
3° livello – 3a categoria 44,74
2° livello – 4a categoria 40,26
1° livello – 4a categoria primo impiego 34,41

























Imprese con entrambi i parametri positivi (4% dei minimi in vigore all’1.7.2018 – Operai
Operai di produzione
4° livello – operaio di 4° livello 0,28
3° livello – operaio specializzato 0,26
2° livello – operaio qualificato 0,23
1° livello – operaio comune 0,20
Operai discontinui
Guardiani (art. 6) 0,18
Guardiani con alloggio (art. 6) 0,16

Qualora uno dei 2 parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’EVR nella misura del 65% del suddetto 4%, come riportato nella tabella di seguito.

























Imprese con un parametro negativo (65% dell’EVR fissato a livello provinciale – Impiegati
7° livello – Quadri e 1a categoria Super 44,74
6° livello – 1a categoria 40,27
5° livello – 2a categoria 33,55
4° livello – Impiegati di 4° livello 31,32
3° livello – 3a categoria 29,08
2° livello – 4a categoria 26,17
1° livello – 4a categoria primo impiego 22,37

























Imprese con un parametro negativo (65% dell’EVR fissato a livello provinciale  – Operai
Operai di produzione
4° livello – operaio di 4° livello 0,18
3° livello – operaio specializzato 0,17
2° livello – operaio qualificato 0,15
1° livello – operaio comune 0,13
Operai discontinui
Guardiani (art. 6) 0,12
Guardiani con alloggio (art. 6) 0,10

L’impresa che corrisponde l’EVR nella misura indicata nella tabella B o che non eroga l’emolumento deve inviare, entro il 15 maggio 2025, un’apposita autodichiarazione all’Ance. L’EVR spetta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, a partire dal 1° gennaio 2025. 

CCNL Legno e Arredo – Piccola Industria: nuovi minimi da aprile



Previsto l’adeguamento dei minimi tabellari relativi all’anno 2025 sulla base dell’indice IPCA


Il 14 aprile è stato sottoscritto da Unital e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo per gli addetti all’industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e per le industrie boschive e forestali che prevede l’adeguamento dei minimi tabellari relativi all’anno 2025 sulla base dell’indice IPCA, pari all’1,1%, comunicato dall’ISTAT.
Viene, inoltre, specificato che gli incrementi relativi ai mesi da gennaio a marzo 2025 vengono erogati con la retribuzione di aprile.








































































Categoria Parametro Aumenti Minimi
AD3 210 34,73 3.146,85
AD2 195 32,68 2.961,97
AD1 180 30,68 2.780,45
AC4 165 28,67 2.598,93
AC3 155 26,67 2.421,39
AC2 155 26,67 2.421,39
AC1 142 24,94 2.264,10
AS3 155 26,71 2.421,47
AS2 140 24,68 2.239,90
AS1 134 23,84 2.163,03
AE3 126,50 22,84 2.072,28
AE2 119 21,80 1.978,44
AE1 100 19,26 1.746,00

 

CCNL Pesca Costiera (imbarcati) : avviata la trattativa di rinnovo

Presentata la piattaforma sindacale che interessa gli addetti imbarcati su natanti di cooperative di pesca

Il 17 aprile 2025, presentando la piattaforma sindacale, si è aperta la trattativa per il rinnovo del CCNL di settore 2025-2028
A parere delle sigle sindacali Fai Flai e Uila Pesca, tale negoziato si svolge in un contesto difficile per il comparto, a causa della politica europea che impone la riduzione del numero di giornate lavorative disponibili senza garantire tutele nei confronti dei lavoratori che perdono il posto di lavoro. 
Attraverso questo rinnovo, le OO.SS. mirano a:
– rafforzare la bilateralità e lo sviluppo della contrattazione di secondo livello;
– introdurre nuove misure di welfare;
– favorire il ricambio generazionale e migliorare i livelli retributivi.
In particolare, richiedono un aumento del minimo monetario garantito pari al 10% per il quadriennio 2025-2028. 

CIRL Alimentari Artigianato Abruzzo: sottoscritto il primo contratto

Tra le novità riconosciuto l’elemento economico regionale

Nei giorno scorsi è stato firmato dalle confederazioni regionali di Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai e dei sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil il contratto integrativo regionale Alimentari e Panificazione artigianale, che riguarda circa 3mila lavoratori delle aziende artigiane operanti in Abruzzo del settore Alimentare; delle aziende non artigiane fino a 15 dipendenti del settore alimentare; delle aziende non artigiane che producono e somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione e delle aziende del settore della Panificazione.
A livello economico, è prevista l’erogazione di un importo mensile dell’elemento economico regionale (EER), da calcolare sui minimi retributivi contrattuali comprensivi di contingenza, così suddivisi:
– 2% a decorrere dal 1° giugno 2025;
– 2,30% per il 2026 a decorrere dal 1° gennaio 2026;
– 2,50% per il 2027 a decorrere dal 1° gennaio 2027.
A livello normativo, viene data particolare attenzione alla formazione professionale, alla prevenzione, sicurezza nell’ambiente di lavoro ed alla lotta sulla violenza, molestie e discriminazioni di genere.

Intermittenti: precisazioni sul computo e la trasmissione delle denunce

Da aprile 2025 per i datori di lavoro privati non agricoli sarà obbligatorio trasmettere il flusso Uniemens anche per i lavoratori a chiamata senza indennità di disponibilità (INPS, messaggio 18 aprile 2025, n. 1322).

L’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce per i lavoratori intermittenti. In effetti, dal 2001, l’Istituto ha attivato nelle denunce mensili dei datori di lavoro privati non agricoli (flusso Uniemens), un campo dichiarativo della forza aziendale (elemento <ForzaAziendale>) che costituisce il riferimento per il corretto assetto di alcuni obblighi contributivi.

In particolare, nell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. I lavoratori intermittenti devono essere computati all’interno di tale elemento in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre (articolo 18, D.Lgs. n. 81/2015). Il semestre da considerare è quello precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens.

Dato che l’articolo 18 del citato D.Lgs. n. 81/2015 dispone il computo in organico del lavoratore intermittente sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile, il valore orario a cui rapportare tale lavoro deve essere anch’esso plurimensile. Precisamente, ai fini della compilazione dell’elemento <ForzaAziendale> del flusso Uniemens, l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.

Per quel che riguarda i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità, a partire dalla competenza di aprile 2025 l’invio del flusso Uniemens per tali soggetti deve essere assolto anche nei casi in cui detti lavoratori non percepiscano alcun emolumento.

A tale scopo, i datori di lavoro interessati devono provvedere, per l’intero mese, a valorizzare esclusivamente il codice “NR00” in <TipoLavStat>, senza valorizzazione delle settimane.

Pertanto, le strutture territoriali dell’INPS non devono più sospendere le matricole con soli lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, nei mesi in cui gli stessi non prestano attività lavorativa.

CCNL Farmacie Private: trattativa di rinnovo bloccata sulla proposta economica

A parere delle OO.SS. è inaccettabile la proposta di aumento salariale pari a 120,00 euro

Il 15 aprile 2025 le Parti sociali si sono incontrate per la trattativa di rinnovo del CCNL di settore. L’incontro era incentrato sulla proposta economica di incremento retributivo pari a 120,00 euro nel triennio. 
Data la decisione di Federfarma di mantenere l’aumento nella stessa misura di grandezza, le Organizzazioni sindacali ribadiscono che tale proposta è inaccettabile e lontana dalle richieste mosse in virtù del principio del recupero del potere di acquisto, perso nel corso degli anni sia a causa dei ritardi nel rinnovo precedente che dell’incremento dell’inflazione registrato nel biennio 2021 e 2022, successivo alla sottoscrizione del contratto precedente. 
Pertanto, viene convocato per il 7 maggio 2025 il coordinamento unitario dei delegati e delle strutture, per fare il punto complessivo della discussione contrattuale e definire le prossime iniziative al fine di spingere la parte datoriale a modificare la sua proposta economica.

CCNL Energia e Petrolio: siglata l’intesa

Previsto un aumento complessivo di 330,00 euro

Nei giorni scorsi è stato sottoscritta da Confindustria Energia e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil l’accordo per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori del settore dell’ Energia e del Petrolio relativamente al triennio 2025-2027.
A livello economico è previsto un aumento complessivo sul TEC di 330,00 euro, così suddivisi:
– 134,00 euro come recupero inflativo (100,0 euro sui minimi da gennaio 2025 e 34,00 euro da marzo 2025 sull’EDR);
– da dicembre 2025 30,00 euro sui minimi;
–  da gennaio 2026 20,00 euro sui minimi e 7,00 euro sull’EDR;
– da luglio 2026 55,00 euro;
– da luglio 2027 65,00 euro.
Per quanto riguarda il welfare contrattuale sono stati previsti 5,00 euro aggiuntivi,  destinati al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Fasie. 
Previste, inoltre, maggiori tutele a livello normativo, come il non conteggio del periodo di comporto per coloro affetti da malattie oncologiche e degenerative e per i lavoratori il passaggio a cinque giorni in più di ferie dopo 5  anni di anzianità e dal 1° gennaio 2028 dopo 3 anni.

 

Esonero giovani under 36: al via la campagna su finanziamento UE

Avviata la comunicazione alle aziende e ai lavoratori beneficiari sull’utilizzo dei fondi europei (INPS, comunicato 15 aprile 2025).

Nel biennio 2021-2022 (disciplinato dalla Legge di bilancio 2021), è stato cofinanziato dal Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (PON SPAO) con risorse FSE-REACT EU, l’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36

La Legge di bilancio 2021 aveva previsto, infatti, il concorso al finanziamento di tali misure per mezzo delle risorse del Programma “Next Generation EU”.

A seguito di una specifica attività di audit, la Commissione europea ha rilevato la necessità, in ipotesi di cofinanziamento, di un’adeguata informazione rivolta ai destinatari finali del beneficio in merito all’utilizzo dei finanziamenti dell’UE. Di conseguenza l’INPS, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha avviato in questi giorni un’attività di comunicazione alle aziende e, per il loro tramite, ai lavoratori (indicati quali destinatari finali del beneficio da parte della Commissione) che sono stati assunti/trasformati a tempo indeterminato negli anni 2021 e 2022. 

Con le comunicazioni inviate dall’Istituto alle aziende beneficiarie, le stesse sono state invitate a fornire una specifica informazione (tramite email o altra modalità) ai dipendenti, per i quali si è fruito della misura, dell’avvenuto finanziamento con i fondi europei (FSE-REACT EU).

L’INPS rammenta che la misura di agevolazione è stata avviata per sostenere l’occupazione e superare gli effetti della crisi causata dalla pandemia Covid-19 e le sue conseguenze sociali, nonché per promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia.

 

 

CCNL Edilizia Piccola Industria Confapi: siglato il verbale sulla parte normativa



Le Parti Sociali hanno altresì condiviso le tabelle contenenti i nuovi minimi retributivi


Il 15 aprile 2025 le Parti Sociali Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cigl hanno sottoscritto il rinnovo della parte normativa e reso operativi i minimi retributivi previsti dall’ipotesi di accordo 24 marzo 2025. Dal 1° ottobre 2025, trova applicazione la nuova disciplina in materia di trasferta per tutto il territorio nazionale, sostituendo anche gli accordi territoriali. Viene istituita una Commissione paritetica delle Parti sociali composta da 12 componenti, inclusi i Segretari Generali e delle Organizzazioni sindacali (con il supporto della CNCE), della durata di 6 mesi per la definizione del modello di denuncia unica. 
Nell’accordo in oggetto le Parti hanno condiviso le tabelle contenenti i nuovi minimi retributivi con decorrenza:
– 1° aprile 2025;
– 1° marzo 2027.


















































Livelli Aumenti
dall’1.4.2025
Minimi
dall’1.4.2025
Aumenti
dall’1.3.2027
Minimi
dall’1.3.2027
VII 200,00 2.175,96 150,00 2.325,96
VI 180,00 1.958,36 135,00 2.093,36
V 150,00 1.631,98 112,50 1.744,48
IV 140,00 1.523,17 105,00 1.628,17
III 130,00 1.414,38 97,50 1.511,88
II 117,00 1.272,94 87,75 1.360,69
I 100,00 1.087,99 75,00 1.162,99